Nuova IMU 2020 – Informazioni generali

La nuova imposta decorre dal 1° gennaio 2020.

È disciplinata dalla Legge 160/2019, che ha abolito la IUC nelle componenti Imu e Tasi.

Chi deve pagare la nuova IMU?

Il presupposto dell’imposta è il possesso (inteso come proprietà o altro diritto reale) di:
– immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
– aree edificabili;
– terreni agricoli.

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

 

I soggetti passivi sono:

– il proprietario
– l’usufruttuario
– l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario)
– il titolare del diritto d’uso e di abitazione
– il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la  durata del contratto
– il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
– il concessionario di aree demaniali
– l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768).

 

Iscritti AIRE

Dall’anno 2020 l’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero – iscritto all’AIRE e già pensionato nel paese di residenza – non è più assimilato all’abitazione principale.

 

Termini di presentazione delle dichiarazioni

Dichiarazione Imu 2019 per variazioni intervenute nell’anno 2019
– presentazione entro il 31.12.2020

Dichiarazione Imu 2020 per variazioni intervenute nell’anno 2020
– presentazione entro il 30.06.2021

Modello dichiarazione IMU

 

Scadenze di versamento e aliquote

Acconto
– entro il 16/06/2020 – Imposta dovuta per il primo semestre con aliquote e detrazioni anno 2019

Saldo
– entro il 16/12/2020 – Conguaglio annuo sulla base delle aliquote approvate con Delibera di C.C. n. 49 del 06/08/2020
(Legge 160/2019, art. 1, comma 762)

Prospetto riepilogativo aliquote IMU anno 2020

 

Immobili Settore turismo

Il D.L. 19.05.2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) (G.U. n. 128 del 19.05.2020) convertito, con modificazioni, in Legge 17.07.2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18.07.2020) ha previsto l’abolizione, per l’anno 2020, della prima rata dell’IMU (quota comunale e quota statale, laddove dovuta) in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, così come disposto dall’art. 177 del D.L. n. 34/2020, per i seguenti immobili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività turistico/ricettive esercitate:
– immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
– immobili adibiti a stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ed immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi (è però necessario che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate);
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il decreto agosto ha previsto l’esenzione dalla seconda rata Imu non solo per gli alberghi e le altre strutture ricettive, ma anche per le strutture dello spettacolo.

Pertanto, la seconda rata Imu è abolita per:
– tutte le categorie di immobili già esonerate dal pagamento della prima rata del 16 giugno dell’ Imu 2020;
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In quest’ultimo caso l’esenzione dal pagamento Imu si estende anche per tutto il 2022.

L’esenzione è riconosciuta, per tutte le categorie di immobili citate, sempre e quando i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

 

 

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